In data 12 giugno 2024 sono state pubblicate le FAQ del Garante sugli IRCCS.

Un aspetto di particolare interesse per gli enti di ricerca come il CNR è l’interpretazione fornita per l’art. 110 bis comma 4 del Codice Privacy.

In particolare, tale comma stabilisce che:

“Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento.”

Nelle FAQ del Garante, in relazione a tale comma, è specificato che:

“La disposizione trova […] applicazione in relazione ad ogni tipo di ricerca medica, biomedica, epidemiologica, prospettica e retrospettiva, promossa da tali Istituti ivi inclusi gli studi multicentrici, sia svolti nell’ambito delle reti di ricerca degli IRCCS che in quelli multicentrici promossi da tali istituti con la partecipazione di enti che non godono di tale riconoscimento.”

Ciò vuol dire che la norma si applica anche agli studi promossi dagli IRCCS a cui partecipano enti di ricerca come il CNR.

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